Ai sensi dell'art. 1, comma 84, della Legge 7 Aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”) , gli incarichi di Consigliere Provinciale e di componente dell'Assemblea dei Sindaci sono esercitati a titolo gratuito. [...]
Ai sensi dell'art. 1, comma 84, della Legge 7 Aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”) , gli incarichi di Consigliere Provinciale e di componente dell'Assemblea dei Sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha consentito, al comma 4 dell’articolo 57-quater, che i Presidenti di Provincia percepiscano un'indennità determinata in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco. Le indennità sono quelle previste nell’articolo 3 del D.M. 119/2000 e, per i Presidenti delle Province, decorrono dall’anno 2020.
Nei documenti allegati sono pubblicate, dall'anno 2020, le informazioni riguardanti le indennità percepite dal Presidente della Provincia di Parma e/o da eventuali sostituti espressamente individuati in conformità alla normativa vigente.