DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032)(GU n.63 del 15-3-2023)
Vigente al: 30-3-2023
Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e,
in particolare, l'articolo 13;
Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato;
Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) che ha
rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione oggettivo
1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che
segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o
dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrita'
dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano
venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un
interesse di carattere personale della persona segnalante o della
persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o
contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali
di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti
di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente
sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in
via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati
nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli
nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea
indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,
seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza
nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di
sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto
derivato pertinente dell'Unione europea.
3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o
dell'Unione europea in materia di:
a) informazioni classificate;
b) segreto professionale forense e medico;
c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
4. Resta altresi' ferma l'applicazione delle disposizioni di
procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza
della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni
del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative
procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli
appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa
nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto,
18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. Resta altresi' ferma l'applicazione delle
disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di
consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione
contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di
tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro
diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle
condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono
l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione pubblica o
dell'ente privato e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non
rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e
gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli
atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al
presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono
attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla
direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al
presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici;
servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformita' dei
prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;
radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei
mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;
protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione
dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente
dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui
all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione
europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonche' le
violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che
violano le norme in materia di imposta sulle societa' o i meccanismi
il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o
la finalita' della normativa applicabile in materia di imposta sulle
societa';
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalita'
delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati
nei numeri 3), 4) e 5);
b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i
fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base
di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione
con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia
all'autorita' giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto
giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonche' gli elementi
riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od
orale di informazioni sulle violazioni;
d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale,
delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di
segnalazione interna di cui all'articolo 4;
e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale,
delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di
segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere
di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o
mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di
raggiungere un numero elevato di persone;
g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la
segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle
violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona
segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del
medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere
mantenuta riservata;
i) «contesto lavorativo»: le attivita' lavorative o
professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di
cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali,
indipendentemente dalla natura di tali attivita', una persona
acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe
rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di
divulgazione pubblica o di denuncia all'autorita' giudiziaria o
contabile;
l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata
nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione
pubblica come persona alla quale la violazione e' attribuita o come
persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata
pubblicamente;
m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione,
anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della
segnalazione, della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o
della divulgazione pubblica e che provoca o puo' provocare alla
persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via
diretta o indiretta, un danno ingiusto;
n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui e' affidata la
gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei
fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure
adottate;
o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di
informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare
alla segnalazione;
p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le autorita' amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi
di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di
pubblico servizio, le societa' a controllo pubblico e le societa' in
house, cosi' come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma
1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
anche se quotate;
q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli
rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i
quali:
1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno
cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo
indeterminato o determinato;
2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione
di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno
non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al
numero 1);
3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti,
anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori
subordinati di cui al numero 1).
Art. 3
Ambito di applicazione soggettivo
1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del
presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che
effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o
denunce all'autorita' giudiziaria o contabile delle informazioni
sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q),
numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano
segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce
all'autorita' giudiziaria o contabile delle informazioni sulle
violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4),
5) e 6);
b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q),
numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano
segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo
anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori
subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche
o denunce all'autorita' giudiziaria o contabile anche delle
informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), numeri 3), 4), 5) e 6).
3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del
presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano,
denunciano all'autorita' giudiziaria o contabile o divulgano
pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a
conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto, nonche' i dipendenti delle autorita' amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di
diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, delle societa' in house, degli
organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico
servizio;
c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi
compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I
della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonche' i titolari di un rapporto
di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura
civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che
svolgono la propria attivita' lavorativa presso soggetti del settore
pubblico o del settore privato;
e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria
attivita' lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del
settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere
in favore di terzi;
f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria
attivita' presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che
prestano la propria attivita' presso soggetti del settore pubblico o
del settore privato;
h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione,
direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali
funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del
settore pubblico o del settore privato.
4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica
anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorita' giudiziaria
o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei
seguenti casi:
a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non e' ancora
iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite
durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le
informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del
rapporto stesso.
5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure
di protezione di cui al capo III, si applicano anche:
a) ai facilitatori;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona
segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorita'
giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione
pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o
di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona
che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o
effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo
contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un
rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprieta' della persona segnalante o della
persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o
contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali
le stesse persone lavorano, nonche' agli enti che operano nel
medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Capo II
Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche
Art. 4
Canali di segnalazione interna
1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore
privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano,
ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che
garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia,
la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della
persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella
segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della
relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione,
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al
presente decreto.
2. La gestione del canale di segnalazione e' affidata a una persona
o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale
specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione,
ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con
personale specificamente formato.
3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con
modalita' informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni
interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o
sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona
segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine
ragionevole.
4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere
il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti
del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media
di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove,
possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa
gestione.
5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di
prevedere la figura del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle
ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di
segnalazione interna.
6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da
quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro sette giorni
dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale
notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Art. 5
Gestione del canale
di segnalazione interna
1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna,
la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali
e' affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono
le seguenti attivita':
a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della
segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e
possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla
data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro
tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla
presentazione della segnalazione;
e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle
procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne,
nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare
le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese
facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' accessibili alle
persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un
rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3
o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore
pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla
presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.
Art. 6
Condizioni per l'effettuazione
della segnalazione esterna
1. La persona segnalante puo' effettuare una segnalazione esterna
se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) non e' prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo,
l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero
questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato,
non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
b) la persona segnalante ha gia' effettuato una segnalazione
interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se
effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato
efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare
il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la
violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il
pubblico interesse.
Art. 7
Canali di segnalazione esterna
1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di
segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a
strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della
persona segnalante, della persona coinvolta e della persona
menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della
segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza
viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata
attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o
perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle
segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite
la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee
telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta
della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro
un termine ragionevole.
3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso
dall'ANAC e' trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data
del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione
alla persona segnalante.
Art. 8
Attivita' svolte dall'ANAC
1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione
del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti
attivita':
a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso
del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione
interna, nonche' sulle misure di protezione di cui al capo III;
b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della
segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo
ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona
segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso
pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identita'
della persona segnalante;
c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e
richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla
segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se
ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di
avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di
detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che puo'
consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle
autorita' competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in
una sanzione amministrativa.
2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad
oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria
competenza alla competente autorita' amministrativa o giudiziaria,
ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione
europea, e da' contestuale avviso alla persona segnalante
dell'avvenuto rinvio. L'autorita' amministrativa competente svolge
l'attivita' di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e
garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la
riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona
coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonche' del
contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le
seguenti informazioni:
a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle
segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni
oggetto di segnalazione esterna, nonche' gli importi recuperati a
seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).
4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne,
l'ANAC puo' trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che
hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave
lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di
rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.
5. L'ANAC puo' non dare seguito alle segnalazioni che riportano
violazioni di lieve entita' e procedere alla loro archiviazione.
Art. 9
Informazioni pubblicate
sul sito istituzionale dell'ANAC
1. L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione
dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti
informazioni:
a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di
telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno
registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica,
ordinaria e certificata;
c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e
dei canali di segnalazione interna;
d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle
segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal
presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e
dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
e) le modalita' con le quali puo' chiedere alla persona
segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il
riscontro ad una segnalazione esterna, nonche' i tipi di riscontro e
di seguito che l'ANAC puo' dare ad una segnalazione esterna;
f) l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonche' i
loro contatti.
Art. 10
Adozione di linee guida
1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione
e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono
l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza
dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta o
menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto delle
segnalazioni e della relativa documentazione.
2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni,
le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle
segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria
esperienza e di quella di altre autorita' competenti per le
segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 11
Disposizione relativa al personale dell'ANAC
ed alla piattaforma informatica
1. Al fine di avviare un'azione di rafforzamento delle strutture
coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e
delle attivita' delineate dal presente decreto, la dotazione organica
dell'ANAC e' integrata di complessive ventidue unita' di personale,
di cui diciotto unita' del ruolo dei funzionari e quattro unita' del
ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle
rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento
sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente Capo e'
autorizzata la spesa quantificata come segue:
a) il costo per il personale: euro 1.147.004 per l'anno 2023,
euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro
2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro
2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro
2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed euro
3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;
b) il costo per lo sviluppo della piattaforma informatica
necessaria per il trattamento dei dati, nonche' per i maggiori costi
di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze:
euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro
250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000
annui a decorrere dall'anno 2027.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
Obbligo di riservatezza
1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto
necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identita' della persona segnalante e qualsiasi altra
informazione da cui puo' evincersi, direttamente o indirettamente,
tale identita' non possono essere rivelate, senza il consenso
espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle
competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,
espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli
articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e
dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' della persona
segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti
dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,
l'identita' della persona segnalante non puo' essere rivelata fino
alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' della
persona segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla
stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,
sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' della persona
segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la
segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare
solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla
rivelazione della propria identita'.
6. E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione
scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonche' nelle procedure
di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la
rivelazione della identita' della persona segnalante e delle
informazioni di cui al comma 2 e' indispensabile anche ai fini della
difesa della persona coinvolta.
7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC,
nonche' le autorita' amministrative cui l'ANAC trasmette le
segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identita' delle
persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino
alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della
segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore
della persona segnalante.
8. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dagli
articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di
segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona
coinvolta puo' essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e' sentita,
anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di
osservazioni scritte e documenti.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione
tra le autorita' competenti, previsto dal presente decreto, deve
essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea e'
effettuata in conformita' del regolamento (UE) 2018/1725.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al
trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se
raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE)
2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto
dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla
gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui
all'articolo 4, in qualita' di titolari del trattamento, nel rispetto
dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE)
2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del
2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle
persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo
regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 51 del 2018, nonche' adottando misure appropriate a
tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato
che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle
segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo
trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive
responsabilita' in merito all'osservanza degli obblighi in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo
n. 51 del 2018.
6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello
di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di
sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti
effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni
che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28
del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto
legislativo n. 51 del 2018.
Art. 14
Conservazione della documentazione
inerente alle segnalazioni
1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa
documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento
della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla
data della comunicazione dell'esito finale della procedura di
segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui
all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli
articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e
3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.
2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica
registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la
segnalazione, previo consenso della persona segnalante, e'
documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un
dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante
trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona
segnalante puo' verificare, rettificare o confermare il contenuto
della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non
registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato
la segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto
dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La
persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il
contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione
e' effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale
addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, e'
documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un
dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante
verbale. In caso di verbale, la persona segnalante puo' verificare,
rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria
sottoscrizione.
Art. 15
Divulgazioni pubbliche
1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica
beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al
momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) la persona segnalante ha previamente effettuato una
segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una
segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalita' previste
dagli articoli 4 e 7 e non e' stato dato riscontro nei termini
previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o
adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la
violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il
pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la
segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o
possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche
circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere
occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che
chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore
della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della
notizia.
Capo III
Misure di protezione
Art. 16
Condizioni per la protezione
della persona segnalante
1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano
alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorita'
giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona
segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le
informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o
denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui
all'articolo 1;
b) la segnalazione o divulgazione pubblica e' stata effettuata
sulla base di quanto previsto dal capo II.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o
divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua
protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando e' accertata,
anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale della
persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o
comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita'
giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilita' civile, per lo
stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al
presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o
denunciante e' irrogata una sanzione disciplinare.
4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei
casi di segnalazione o denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile
o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante e' stata
successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonche' nei casi
di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli
organismi competenti dell'Unione europea, in conformita' alle
condizioni di cui all'articolo 6.
Art. 17
Divieto di ritorsione
1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire
alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o
comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto
l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi
del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo
3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in
essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o
della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile. L'onere di
provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee
alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia e' a
carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorita'
giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4,
se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente
decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia
all'autorita' giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si
presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale
segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorita'
giudiziaria o contabile.
4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano
riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono
ritorsioni:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,
la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione
dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche
pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in
un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore
avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto
di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare
sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la
perdita di opportunita' economiche e la perdita di redditi;
n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo
settoriale o industriale formale o informale, che puo' comportare
l'impossibilita' per la persona di trovare un'occupazione nel settore
o nell'industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di
fornitura di beni o servizi;
p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o
medici.
Art. 18
Misure di sostegno
1. E' istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore
che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco,
pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo
settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti,
le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato
convenzioni con ANAC.
2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1
consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito
sulle modalita' di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni
offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle
dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche'
sulle modalita' e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello
Stato.
3. L'autorita' giudiziaria ovvero l'autorita' amministrativa cui la
persona segnalante si e' rivolta al fine di ottenere protezione dalle
ritorsioni puo' richiedere all'ANAC informazioni e documenti in
ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria, si osservano le forme di cui agli
articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonche' di
cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 19
Protezione dalle ritorsioni
1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare
all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di
ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del
settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della
funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i
provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel
contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa
l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria
competenza.
2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili
all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC puo' avvalersi, per quanto
di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della
funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma
restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione
degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale
collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato
della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le
persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa
della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia
all'autorita' giudiziaria o contabile hanno diritto a essere
reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica
disciplina applicabile al lavoratore.
4. L'autorita' giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche
provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione
giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del
danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione
della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la
dichiarazione di nullita' degli atti adottati in violazione del
medesimo articolo.
Art. 20
Limitazioni della responsabilita'
1. Non e' punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che
riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo
di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o
relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati
personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che
offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,
quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati
motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse
informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la
segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorita'
giudiziaria o contabile e' stata effettuata ai sensi dell'articolo
16.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, e' esclusa
altresi' ogni ulteriore responsabilita', anche di natura civile o
amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui
all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilita', anche di natura
civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle
violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilita' penale e ogni altra
responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, non e'
esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati
alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o
contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente
necessari a rivelare la violazione.
Art. 21
Sanzioni
1. Fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC
applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse
ritorsioni o quando accerta che la segnalazione e' stata ostacolata o
che si e' tentato di ostacolarla o che e' stato violato l'obbligo di
riservatezza di cui all'articolo 12;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati
istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate
procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero
che l'adozione di tali procedure non e' conforme a quelle di cui agli
articoli 4 e 5, nonche' quando accerta che non e' stata svolta
l'attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3,
salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo
grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i
medesimi reati commessi con la denuncia all'autorita' giudiziaria o
contabile.
2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del
2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere
responsabili degli illeciti di cui al comma 1.
Art. 22
Rinunce e transazioni
1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per
oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono
valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui
all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 23
Abrogazioni di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165;
b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.
Art. 24
Disposizioni transitorie
e di coordinamento
1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce
all'autorita' giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle
effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n.
165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del
decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n.
179 del 2017.
2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato,
nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti
di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a
duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di
segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a
decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad
applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo
politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla
partecipazione ad attivita' sindacali o conseguente all'esercizio di
un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorita'
giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai
sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)
2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2019, e' nullo.».
4. All'articolo 2-undecies, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) alla riservatezza dell'identita' della persona che segnala
violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto
legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante
la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli
52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;».
5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai
sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)
2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019,
i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il
sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».
Art. 25
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per
l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai
relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato
Parte I
A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:
1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e
di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della
difesa e della sicurezza, nonche' per l'aggiudicazione di appalti da
parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di
cui a:
i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice
dei contratti pubblici;
ii) decreto legislativo15 novembre 2011, n. 208, recante
disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE;
2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:
i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53,
recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione
degli appalti pubblici.
B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti
e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo:
norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di
vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli
investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali
dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento,
dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o
dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di
investimento, dei servizi di pagamento e delle attivita' di cui
all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e
sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013,
pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72,
recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE,
per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:
i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante
attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti
di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e
2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante
attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto
e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la
copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default
swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il
venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per
l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante
attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche'
modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi
alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che
abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del
27.5.2014, pag. 77);
viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti
finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173
del 12.6.2014, pag. 84);
ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante
recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni
interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante
attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte
pubbliche di acquisto;
xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante
attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di
alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;
xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante
Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L
201 del 27.7.2012, pag. 1);
xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o
per misurare la performance di fondi di investimento e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento
(UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante
attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione
(solvibilita' II);
xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante
attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e
le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante
modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante
attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in
tema di assicurazioni;
xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante
Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi;
xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante
recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai
servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della
direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del
regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela
dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di
intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati
all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare; decreto
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13,
17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del
funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2,
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la
direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore
dei valori mobiliari;
xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per
gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);
xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di
servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento
(UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del
20.10.2020, pag. 1).
C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e
conformita' dei prodotti:
1. requisiti di sicurezza e conformita' per i prodotti immessi
nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa
ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di
etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano
e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e
prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura
riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva
2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L
169 del 25.6.2019, pag. 1);
2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti
sensibili e pericolosi, di cui a:
i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante
modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante
nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE,
che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti
all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come
modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto
riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.
D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei
trasporti:
1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante
attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di
cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che
abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);
3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati
dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante
attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali;
ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante
attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea;
iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del
14.11.2009, pag. 51);
4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai
seguenti atti:
i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle
norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei
vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU
L 131 del 28.5.2009, pag. 24);
iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017,
n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento
marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante
attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e
2002/59/CE;
v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre
1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del
18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunita';
vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22
febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in
materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle
operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;
5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE,
relativa al trasporto interno di merci pericolose.
E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela
dell'ambiente:
1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente
disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante
attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che
costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della
direttiva 2008/99/CE;
2. norme su ambiente e clima, di cui a:
i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante
attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui
a:
i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante
disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive;
ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle
navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva
2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di
sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60);
decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose;
4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui
a:
i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003,
n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la
disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle
emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la
commercializzazione di autovetture nuove;
ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante
attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale;
iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo
stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un
registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del
Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante
attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del
recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a
motore nelle stazioni di servizio;
ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi;
x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la
comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica
generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva
2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti
di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo
degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di
cui a:
i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni;
ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante
attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di
qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica
di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti
di competenza delle regioni e province autonome, previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
6. norme su protezione della natura e della biodiversita', di
cui a:
i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27
settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili
alle attivita' di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263
del 3.10.2001, pag. 1);
ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti
derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);
iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15
luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini
vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da
pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);
iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2009;
v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU
L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a
prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie
esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la
diffusione delle specie esotiche invasive;
7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche'
la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396
del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14 settembre 2009, n.
133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i
principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; decreto
del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attivita' e
utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli
adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE)
2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
(GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e
sicurezza nucleare:
norme sulla sicurezza nucleare di cui a:
i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante
attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante
attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22
ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti
nelle acque destinate al consumo umano;
iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante
attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di
settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117;
iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante
attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante
attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito;
vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15
gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di
radioattivita' per i prodotti alimentari e per gli alimenti per
animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso
di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n.
3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom)
n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);
vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8
giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati
membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).
G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli
alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:
1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui
si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);
2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:
i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») (GU L 84
del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134,
recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di
attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione,
conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e
formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al
fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale
di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a),
b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo
14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della
legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa
nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie
animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016;
ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L
300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n.
186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto
riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli
veterinari in frontiera;
3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,
(UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del
Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del
Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e
2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del
Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,
96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE
(regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1);
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci
provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse
competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del
Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f)
e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2
febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di
controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano
nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del
Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta
nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre
2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera
g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:
i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE
e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1);
decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni
sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento
(CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e
le operazioni correlate;
iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24
settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante
l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo
6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009
relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o
l'abbattimento degli animali;
iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante
attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici;
v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici.
H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:
1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualita' e
sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate
dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante
revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di
qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e
dei suoi componenti; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la
direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di
rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a
trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi;
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della
direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualita' per i servizi trasfusionali;
ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme
di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani;
iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015,
recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche'
attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo
scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;
2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualita' e
sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego
medico, disciplinate dai seguenti atti:
i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU
L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001, n.
279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle
relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10
novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle
malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani;
ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano; articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2009;
iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e
che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU
L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso
pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE)
n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie
avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del
regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121);
art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in
materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non
ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010,
recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del
14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie
avanzate;
vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L
158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante
delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del
Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro
di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le
sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui
dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11
gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52,
recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio
2018, n. 3;
3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva
2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro;
decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in
materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad
autorizzazione preventiva;
4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto
legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della
direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la
direttiva 2001/37/CE.
I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei
consumatori:
diritti dei consumatori e protezione dei consumatori
disciplinati dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei
contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE)
2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva
1999/44/CE.;
iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e
che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE,
e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante
attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori,
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga
le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante
attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base.
J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita
privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi:
i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del
4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Parte II
L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti
atti:
A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi,
prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo:
1. servizi finanziari:
i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante
attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato
(regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE,
2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014,
pag. 1);
v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante
attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto
concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante
attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per
quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive
e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni
sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e
2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante
attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE, cosi', come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 giugno 2016;
vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti
contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag.
1);
ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni
di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione
assicurativa;
xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di
un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L
168 del 30.6.2017, pag. 12);
2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento
del terrorismo:
i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006;
ii) regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);
B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei
trasporti:
i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi
e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che
modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007
della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante
attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune
responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita'
alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione;
iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei
porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione
degli Stati membri;
C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela
dell'ambiente:
i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante
attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la
direttiva 2004/35/CE.